Art. 2.

      1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome».

 

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